Con l’attuazione del decreto legge n.179 del 18 Ottobre 2012, cambia lo scenario delle nuove installazione di caldaie a gas.
Dal 18 dicembre 2012, è obbligatorio installare solo caldaie a condensazione, posizionando i terminali di tiraggio in conformità alla vigente
norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni, e quindi consentire lo scarico a parete.
Pertanto le “classiche” caldaie a camera stagna o camera aperta, potranno essere installate solo nei casi dove siano presenti appositi camini/canne fumarie che
risultino idonei ad accogliere i prodotti di combustione in condizione di sicurezza (casi molto rari nella città di Roma).
L’attuazione di tale normativa è fondamentale ai fini del risparmio energetico e per evitare sanzioni da parte degli enti verificatori, addetti al controllo degli impianti termici.
Sostituzione Caldaia
La sostituzione di una caldaia con potenza non superiore a 35 KW richiede che vengano effettuate delle opportune valutazioni energetiche e di sicurezza.
Leggi e Norme di Riferimento per la sostituzione caldaia
Le principali disposizioni legislative di riferimento sono:
– la legge n° 10/91, Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti di energia;
– il D.M. 192/05, Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;
– il D.M. 311/06, Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia;
– il D.P.R. 59/2009, Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo;
– il D.M. 37/08 (ex legge 46/90) per la realizzazione degli impianti tecnologici secondo la regola dell’arte;
– le norme UNI CIG 7129/08 per la realizzazione degli impianti gas ad uso civile per potenze minori ed uguali a 35 KW.
Affinché la sostituzione del generatore di calore della propria casa, comunemente detto caldaia, sia ben condotta, si devono verificare due possibili condizioni, previste dalle leggi: la prima di tali
condizioni è quella nella quale ci si avvale di un progettista abilitato e di un centro assistenza caldaie specializzato, che dovranno valutare il rendimento medio stagionale tendo conto del fabbisogno
annuale di energia primaria dell’edificio servito dalla stessa caldaia.
Per energia primaria si intende un’energia presente in natura senza la necessità di ulteriori trasformazioni per poter essere utilizzata.
La seconda condizione è quella nella quale si può evitare il suddetto calcolo termico perchè si verificano le seguenti prescrizioni: la caldaia installata abbia un rendimento utile, al 100% della potenza, pari almeno a 90+2 logPn2 e siano installati una centralina di termoregolazione in ogni unità immobiliare e dei dispositivi modulanti ( con variazione continua tra i livelli di temperatura e non del tipo a stadi) per la regolazione automatica della temperatura in ogni locale dell’edificio o in ogni zona (se l’edificio è suddiviso in più zone termiche), non trascurando gli apporti di calore gratuiti legati alle caratteristiche di orientamento geografico dell’edificio.
Scegli la tipologia di Caldaie prima della Sostituzione
Le Caldaie di potenza minore o uguale a 35 KW sono di due tipi: le caldaie di tipo C e le caldaie di tipo B. Le caldaie di tipo C sono quelle a camera stagna di combustione e a tiraggio forzato ed offrono una maggiore sicurezza rispetto a quelle di tipo B. Queste ultime sono a camera aperta e a tiraggio naturale dei fumi della combustione.
In realtà oggi non è più possibile installare caldaie di tipo B neanche nei casi di sostituzione di caldaie dello stesso tipo, così come non è più possibile realizzare dei sistemi di scarico dei fumi di combustione a parete. Infatti sia in caso di installazione di una nuova caldaia che di sostituzione di un apparecchio esistente occorre prevedere dei sistemi di scarico a tetto per i fumi della combustione.
Solo in casi particolari è possibile andare in deroga rispetto alle suddette indicazioni: uno di questi è quello in cui esistano canne fumarie collettive ramificate, delle quali deve essere verificata la sicurezza e l’efficienza. Tali canne fumarie venivano solitamente realizzate negli anni passati quando si costruivano edifici con elementi prefabbricati.
Un altro caso nel quale non è possibile scaricare a tetto i fiumi della combustione, è quello che si verifica spesso per edifici presenti nei centri storici, per i quali la legge prevede interventi di tipo conservativo. Ciò avviene quando occorre installare nuovi impianti termici in edifici che precedentemente non ne erano dotati, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi idonei o comunque adeguabile allo scopo.
Anche nei suddetti casi di sostituzione di caldaie di tipo B con caldaie dello stesso genere, queste ultime devono avere, comunque, un rendimento al 30% della potenza nominale, non inferiore al valore 85+3logPn.
Con la recente approvazione alle Camere con voto di fiducia del decreto Ulteriori misure per la crescita del Paese, è stata introdotta un’importante modifica all’art. 5,comma 9 del D.P.R. 412/93 per consentire un impiego più diffuso dello scarico a parete.
Il decreto introduce una ulteriore possibilità di deroga all’obbligo di scarico a tetto, prevista nel caso di installazione di apparecchi a condensazione appartenenti alla classe meno inquinante, in quanto a produzione di monossidi e biossidi di azoto. Si potrà derogare, comunque, purchè si rispettino le distanze indicate dalla norma UNI 7129 e sue successive integrazioni (distanze dei terminali da balconi, finestre, aperture di aerazione/ventilazione, piano di calpestio, etc.)
La nuova formulazione dell’articolo prevede infatti che l’obbligo generalizzato di scarico a tetto non si applichi nel caso di installazione di generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengono alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto EN 297 e/o Uni En 483 e/o Uni En 15501, purchè si rispetti il posizionamento dei terminali in facciata di cui sopra.
La deroga si può applicare anche in caso di distacco della singola utenza da un impianto di riscaldamento centralizzato, di trasformazione da centralizzato ad autonomo e ristrutturazione della totalità degli impianti autonomi appartenenti allo stesso edificio.
Altro aspetto importante è che non si fà più riferimento ad eventuali disposizioni legislative locali più restrittive e quindi le nuove disposizioni varranno indifferentemente su tutto il territorio nazionale.
In ogni caso l’applicazione di deroghe rispetto alle citate leggi e norme di riferimento deve sempre essere dettagliatamente descritta e giustificata da una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato.
Dove Rivolgersi per la Sostituzione Caldaia
Se vi trovate a Roma e volete risolvere un problema della vostra caldaia chiamate il Cell. 333-2921244
L’azienda mette a disposizione l’esperienza di tecnici caldaisti specializzati in grado di intervenire su ogni tipo di guasto e di operare su caldaie, caldaie a gas, da interno ed esterno, a camera aperta o a camera stagna, a parete o da pavimento, di cui conoscono molto bene tecnologia e funzionamento.
Oltre alla sostituzione completa di caldaie, quindi, i tecnici forniscono assistenza e manutenzione per verifiche, controlli ed individuazione di eventuali malfunzionamenti: provvedimenti che, se eseguiti in maniera sollecita, possono scongiurare interventi più onerosi come appunto la sostituzione dell’apparecchio.